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Separazioni

ASPETTI GIURIDICI
di Giuseppe Staffolani

La separazione è un provvedimento emesso dal Giudice su richiesta dei coniugi interessati: comporta responsabilità, economiche, patrimoniali e psicologiche dei due partners per il futuro dei figli, che devono essere educati e tutelati insieme anche nin regime separato. La separazione può essere di fatto, consensuale e giudiziale.

La separazione di fatto, in genere è suggerita quando, a seguito di gravi conflitti di convivenza, la coppia manifesta la volontà di separarsi con un consenso reciproco. In questo caso lo psicologo consiglia una separazione temporanea di fatto, priva di ogni effetto giuridico, ma  con oneri della separazione giuridica: vivere in case separate, responsabilità educative verso i figli, mantenimento degli stessi, ecc. In questio periodo i coniugi possono ripensare sul proprio comportamento e ripristinare un rapporto affettivo più adeguato alle esigenze dei tempi.

La separazione consensuale presuppone un pieno accordo dei coniugi circa la regolamentazione dei loro rapporti economici, patrimoniali e familiari. In questo caso non è obbligatoria l’assistenza di un legale. I coniugi, con un ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale competente, si possono rivolgere direttamente al giudice e chiedergli di prendere atto della loro volontà. 

La separazione giudiziale, venendo meno la volontà comune per la cessazione del rapporto e, persistendo aspri conflitti, spesso anche patrimoniali, affida al tribunale la responsabilità della divisione dei beni e della gestione dei figli. In questo caso la presenza di un avvocato è necessaria per dirimere le questioni giuridiche e la presenza di uno psicologo è consigliabile, per individuare eventuali problemi nella gestione dei figli.

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